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perché di questa rubrica? Riteniamo utile informarvi
sulle procedure che regolano la compravendita di un
veicolo usato e fornirvi qualche consiglio affinché
quello effettuato tramite VAVAVUMrisulti davvero un buon affare.
Se
avete deciso di acquistare un'auto usata, una volta redatto
l'atto presso un notaio, si ha l'obbligo di presentare
la pratica di passaggio di proprietà presso il PRA e aggiornare
la carta di circolazione presso gli Uffici della Motorizzazione
Civile. La pratica deve essere presentata all'Ufficio
Provinciale ACI della provincia di residenza dell'intestatario
del veicolo risultante al PRA. Il termine per la presentazione,
per non incorrere in sanzioni, é di 60 giorni dalla data
dell'atto di vendita. La documentazione da presentare
é la seguente: se il veicolo é dotato di foglio complementare:
mod. NP-3 compilato (in distribuzione gratuita presso
il PRA); foglio complementare; atto di vendita del veicolo,
in una delle seguenti forme: dichiarazione unilaterale
di vendita (scrittura privata con firma autenticata del
venditore) in duplice originale in bollo; dichiarazione
di vendita verbale in forma bilaterale (con firma autenticata
sia del venditore che dell'acquirente) in duplice originale
in bollo; atto pubblico, in originale; sentenza, in originale.
Se il veicolo é dotato di certificato di proprietà (CdP):
il CdP, che costituisce il documento di proprietà, deve
essere utilizzato sia per redigere nell'apposito spazio
previsto sul "retro" la dichiarazione di vendita con firma
autenticata dal notaio, sia come nota di richiesta della
pratica al PRA. Nel caso in cui l'atto di vendita sia
redatto in forma bilaterale o sia un atto pubblico o una
sentenza, il CdP deve essere comunque presentato in allegato
alla seguente documentazione cartacea: mod. NP-3 compilato
(stampato in distribuzione gratuita presso il PRA); atto
di vendita del veicolo, in una delle seguenti forme: dichiarazione
bilaterale di vendita verbale (con firma autenticata sia
del venditore che dell'acquirente) in duplice originale
in bollo; atto pubblico, in originale; sentenza, in originale.
In caso di furto o smarrimento del foglio complementare
o del CdP è necessario richiedere il duplicato del foglio
complementare o del CdP che può essere richiesto contestualmente
al passaggio di proprietà. In tal caso occorre integrare
la documentazione con: mod. NP-3 (per richiedere il duplicato
del foglio complementare o del certificato di proprietà);
denuncia sporta dall'intestatario del veicolo, presso
gli organi di pubblica sicurezza in originale o copia
conforme all'originale o dichiarazione sostitutiva di
resa denuncia. È importante che sulla nota o sul retro
del CdP siano inseriti i codici fiscali sia dell'acquirente
che del venditore. Oltre alla trascrizione del passaggio
di proprietà al PRA, a norma dell'art. 94 del Codice della
Strada, l'acquirente è tenuto a richiedere (sempre entro
i citati 60 giorni dalla data dell'atto) ad un Ufficio
della Motorizzazione Civile l' aggiornamento della Carta
di Circolazione del veicolo. A questi uffici occorre presentare:
mod. MC2119 compilato ricevuta del versamento di L.10.000
sul cc 9001 intestato a: Direzione Generale M.C.T.C. -
Diritti - Roma ricevuta del versamento di L. 20.000 sul
cc 4028 intestato a: Direzione Generale M.C.T.C. - Imposte
di Bollo - Roma certificato di residenza in bollo, oppure
autocertificazione in bollo (nel caso di più intestatari,
si devono allegare i certificati di residenza o l'autocertificazione
e due modelli tipo 16 di comproprietà). Se l'acquisto
è effettuato in leasing, è necessario allegare il contratto
di locazione finanziaria in bollo, 2 modelli di comproprietà
e il modello di scadenza contratto leasing fotocopia fronte
e retro della carta di circolazione. Se la pratica non
viene presentata dal proprietario, si devono allegare:
delega in carta semplice con firma autenticata (l'autentica
della firma è soggetta ad imposta di bollo) fotocopia
della delega fotocopia del documento di identità dell'intestatario
delegante fotocopia del documento di identità del delegato.
L'Ufficio rilascerà la Ricevuta di Aggiornamento della
Carta di Circolazione in attesa che sia disponibile il
tagliando autoadesivo da applicare sulla carta di circolazione.
Occorre redigere l'atto di vendita in favore dell'acquirente,
consegnare all'acquirente il documento di proprietà del
veicolo (il Certificato di Proprietà o il Foglio Complementare)
e la Carta di Circolazione. È infatti l'acquirente del
veicolo che, secondo quanto previsto dal Codice della
Strada (art. 94), è tenuto a richiedere – entro 60 giorni
dalla data dell'atto di vendita – la trascrizione al PRA
dell'atto stesso e l'aggiornamento della carta di circolazione
ad un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
Trascorsi 60 giorni dalla data dell'atto di vendita, è
buona regola accertarsi che l'acquirente abbia provveduto
ad effettuare la trascrizione al PRA del passaggio di
proprietà. In caso contrario, il precedente proprietario
rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico:
per effetto di questa intestazione, può essere chiamato
a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto
possesso ed uso del veicolo (es.:danni provocati a cose
o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al
Codice della Strada). Per verificare l'avvenuta trascrizione
basta richiedere all'Ufficio Provinciale del PRA, in base
alla targa del mezzo venduto, una "visura": questa infatti
riporta tutte le informazioni giuridicopatrimoniali, relative
al veicolo, di rilevanza attuale. Anche se il Codice della
Strada pone in capo all'acquirente l'obbligo di richiedere
al PRA la trascrizione dell'atto di vendita, acquirente
e venditore possono comunque accordarsi in modo che la
pratica sia presentata da quest'ultimo (il Pubblico Registro
Automobilistico accetta infatti richieste di trascrizione
presentate anche dal venditore); poiché il costo della
trascrizione è piuttosto elevato - sono infatti dovute
le imposte di bollo e l'imposta provinciale (I.P.T.) -
se si sceglie la presentazione della pratica a cura del
venditore, è opportuno che sia concordata con l'acquirente
l'anticipazione o il rimborso della spesa per la trascrizione.
Prima di dare il consenso all'acquisto e di versare l'importo
pattuito al venditore, è opportuno accertarsi che il veicolo
sia libero da qualsiasi gravame o vincolo e che possa
circolare su strada pubblica. Più esattamente occorre,
in primo luogo, verificare che sul veicolo non risultino
iscritte ipoteche; infatti, tale forma di garanzia reale
(dal latino "res"=cosa) consente al creditore ipotecario
di soddisfare il proprio credito, in modo privilegiato
rispetto ad altri creditori, vendendo il bene all'asta,
anche se nel frattempo il veicolo è divenuto di proprietà
di un soggetto diverso dal debitore ipotecario. In secondo
luogo, si deve controllare che sul veicolo non siano stati
trascritti vincoli: sequestri, pignoramenti, fallimenti,
fermi amministrativi. Infine, soprattutto nel caso si
voglia acquistare un veicolo immatricolato da molti anni
(magari di interesse storico o collezionistico), è opportuno
verificare che lo stesso non risulti essere stato cancellato
dal PRA (ad esempio, a causa del mancato pagamento, per
più anni, della tassa automobilistica). Quando un veicolo
risulta cancellato dagli archivi del PRA, non può più
circolare su strada, a meno che non ottenga una nuova
immatricolazione (da richiedere ad un Ufficio provinciale
della Motorizzazione con successiva iscrizione al PRA).
Anche a prescindere dal costo delle pratiche, si fa presente
che la suddetta reimmatricolazione non sarà facile da
ottenere, in quanto la stessa risulta possibile solo se
il veicolo rispetta la normativa vigente in tema di emissioni
inquinanti e di sistemi di sicurezza; in ogni caso, non
sarà possibile mantenere la targa originale. Tutte queste
verifiche possono essere svolte con facilità: basta richiedere
all'Ufficio Provinciale del PRA, sulla base alla targa
del mezzo che si vuole acquistare, una "visura": questa
infatti riporta tutte le informazioni giuridicopatrimoniali,
relative al veicolo, di rilevanza attuale. Per quanto
riguarda il "bollo auto", si può ottenere l'esonero dal
pagamento delle tasse non versate presentando idonea documentazione
di data certa che dimostri l'indisponibilità del veicolo.
Si può quindi essere esonerati dal versamento dei bolli
auto -con decorrenza dalla data dell'atto - se si esibisce
un atto di vendita redatto nelle forme di legge, anche
se non trascritto al PRA. É quindi buona norma, quando
si vende un veicolo, conservare copia fotostatica di tutti
i documenti consegnati all'acquirente (carta di circolazione,
documento di proprietà) e in particolare dell'atto di
vendita. É infine possibile, in mancanza di altra documentazione,
al fine di interrompere l'obbligo di versare le tasse
automobilistiche, annotare al PRA la perdita di possesso
del veicolo sulla base di una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà. Quest'ultima però fa cessare l'obbligo
tributario dal momento in cui viene presentata mentre
restano dovute le tasse automobilistiche relative ai precedenti
periodi d'imposta. Chi decide di acquistare un'auto -
verificato che risponde alle proprie aspettative e che
si tratta di un buon affare - è tenuto al suo pagamento
nei termini e nei modi pattuiti con il venditore. Fate
attenzione, nel caso dobbiate pagare tramite assegni bancari,
a rispettare le norme che regolano l'emissione degli stessi.
Stessa accortezza ed un consiglio in più per chi invece
vende la propria auto: pretendete di effettuare le operazioni
di incasso in un orario che vi consenta di verificare
immediatamente tramite banca la solvibilità di chi acquista.
E adesso ... buoni affari a tutti, con VAVAVUM.