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...il perché di questa rubrica? Riteniamo utile informarvi sulle procedure che regolano la compravendita di un veicolo usato e fornirvi qualche consiglio affinché quello effettuato tramite VAVAVUM risulti davvero un buon affare.

Se avete deciso di acquistare un'auto usata, una volta redatto l'atto presso un notaio, si ha l'obbligo di presentare la pratica di passaggio di proprietà presso il PRA e aggiornare la carta di circolazione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile. La pratica deve essere presentata all'Ufficio Provinciale ACI della provincia di residenza dell'intestatario del veicolo risultante al PRA. Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, é di 60 giorni dalla data dell'atto di vendita. La documentazione da presentare é la seguente: se il veicolo é dotato di foglio complementare: mod. NP-3 compilato (in distribuzione gratuita presso il PRA); foglio complementare; atto di vendita del veicolo, in una delle seguenti forme: dichiarazione unilaterale di vendita (scrittura privata con firma autenticata del venditore) in duplice originale in bollo; dichiarazione di vendita verbale in forma bilaterale (con firma autenticata sia del venditore che dell'acquirente) in duplice originale in bollo; atto pubblico, in originale; sentenza, in originale. Se il veicolo é dotato di certificato di proprietà (CdP): il CdP, che costituisce il documento di proprietà, deve essere utilizzato sia per redigere nell'apposito spazio previsto sul "retro" la dichiarazione di vendita con firma autenticata dal notaio, sia come nota di richiesta della pratica al PRA. Nel caso in cui l'atto di vendita sia redatto in forma bilaterale o sia un atto pubblico o una sentenza, il CdP deve essere comunque presentato in allegato alla seguente documentazione cartacea: mod. NP-3 compilato (stampato in distribuzione gratuita presso il PRA); atto di vendita del veicolo, in una delle seguenti forme: dichiarazione bilaterale di vendita verbale (con firma autenticata sia del venditore che dell'acquirente) in duplice originale in bollo; atto pubblico, in originale; sentenza, in originale. In caso di furto o smarrimento del foglio complementare o del CdP è necessario richiedere il duplicato del foglio complementare o del CdP che può essere richiesto contestualmente al passaggio di proprietà. In tal caso occorre integrare la documentazione con: mod. NP-3 (per richiedere il duplicato del foglio complementare o del certificato di proprietà); denuncia sporta dall'intestatario del veicolo, presso gli organi di pubblica sicurezza in originale o copia conforme all'originale o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia. È importante che sulla nota o sul retro del CdP siano inseriti i codici fiscali sia dell'acquirente che del venditore. Oltre alla trascrizione del passaggio di proprietà al PRA, a norma dell'art. 94 del Codice della Strada, l'acquirente è tenuto a richiedere (sempre entro i citati 60 giorni dalla data dell'atto) ad un Ufficio della Motorizzazione Civile l' aggiornamento della Carta di Circolazione del veicolo. A questi uffici occorre presentare: mod. MC2119 compilato ricevuta del versamento di L.10.000 sul cc 9001 intestato a: Direzione Generale M.C.T.C. - Diritti - Roma ricevuta del versamento di L. 20.000 sul cc 4028 intestato a: Direzione Generale M.C.T.C. - Imposte di Bollo - Roma certificato di residenza in bollo, oppure autocertificazione in bollo (nel caso di più intestatari, si devono allegare i certificati di residenza o l'autocertificazione e due modelli tipo 16 di comproprietà). Se l'acquisto è effettuato in leasing, è necessario allegare il contratto di locazione finanziaria in bollo, 2 modelli di comproprietà e il modello di scadenza contratto leasing fotocopia fronte e retro della carta di circolazione. Se la pratica non viene presentata dal proprietario, si devono allegare: delega in carta semplice con firma autenticata (l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo) fotocopia della delega fotocopia del documento di identità dell'intestatario delegante fotocopia del documento di identità del delegato. L'Ufficio rilascerà la Ricevuta di Aggiornamento della Carta di Circolazione in attesa che sia disponibile il tagliando autoadesivo da applicare sulla carta di circolazione. Occorre redigere l'atto di vendita in favore dell'acquirente, consegnare all'acquirente il documento di proprietà del veicolo (il Certificato di Proprietà o il Foglio Complementare) e la Carta di Circolazione. È infatti l'acquirente del veicolo che, secondo quanto previsto dal Codice della Strada (art. 94), è tenuto a richiedere – entro 60 giorni dalla data dell'atto di vendita – la trascrizione al PRA dell'atto stesso e l'aggiornamento della carta di circolazione ad un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. Trascorsi 60 giorni dalla data dell'atto di vendita, è buona regola accertarsi che l'acquirente abbia provveduto ad effettuare la trascrizione al PRA del passaggio di proprietà. In caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es.:danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della Strada). Per verificare l'avvenuta trascrizione basta richiedere all'Ufficio Provinciale del PRA, in base alla targa del mezzo venduto, una "visura": questa infatti riporta tutte le informazioni giuridicopatrimoniali, relative al veicolo, di rilevanza attuale. Anche se il Codice della Strada pone in capo all'acquirente l'obbligo di richiedere al PRA la trascrizione dell'atto di vendita, acquirente e venditore possono comunque accordarsi in modo che la pratica sia presentata da quest'ultimo (il Pubblico Registro Automobilistico accetta infatti richieste di trascrizione presentate anche dal venditore); poiché il costo della trascrizione è piuttosto elevato - sono infatti dovute le imposte di bollo e l'imposta provinciale (I.P.T.) - se si sceglie la presentazione della pratica a cura del venditore, è opportuno che sia concordata con l'acquirente l'anticipazione o il rimborso della spesa per la trascrizione. Prima di dare il consenso all'acquisto e di versare l'importo pattuito al venditore, è opportuno accertarsi che il veicolo sia libero da qualsiasi gravame o vincolo e che possa circolare su strada pubblica. Più esattamente occorre, in primo luogo, verificare che sul veicolo non risultino iscritte ipoteche; infatti, tale forma di garanzia reale (dal latino "res"=cosa) consente al creditore ipotecario di soddisfare il proprio credito, in modo privilegiato rispetto ad altri creditori, vendendo il bene all'asta, anche se nel frattempo il veicolo è divenuto di proprietà di un soggetto diverso dal debitore ipotecario. In secondo luogo, si deve controllare che sul veicolo non siano stati trascritti vincoli: sequestri, pignoramenti, fallimenti, fermi amministrativi. Infine, soprattutto nel caso si voglia acquistare un veicolo immatricolato da molti anni (magari di interesse storico o collezionistico), è opportuno verificare che lo stesso non risulti essere stato cancellato dal PRA (ad esempio, a causa del mancato pagamento, per più anni, della tassa automobilistica). Quando un veicolo risulta cancellato dagli archivi del PRA, non può più circolare su strada, a meno che non ottenga una nuova immatricolazione (da richiedere ad un Ufficio provinciale della Motorizzazione con successiva iscrizione al PRA). Anche a prescindere dal costo delle pratiche, si fa presente che la suddetta reimmatricolazione non sarà facile da ottenere, in quanto la stessa risulta possibile solo se il veicolo rispetta la normativa vigente in tema di emissioni inquinanti e di sistemi di sicurezza; in ogni caso, non sarà possibile mantenere la targa originale. Tutte queste verifiche possono essere svolte con facilità: basta richiedere all'Ufficio Provinciale del PRA, sulla base alla targa del mezzo che si vuole acquistare, una "visura": questa infatti riporta tutte le informazioni giuridicopatrimoniali, relative al veicolo, di rilevanza attuale. Per quanto riguarda il "bollo auto", si può ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse non versate presentando idonea documentazione di data certa che dimostri l'indisponibilità del veicolo. Si può quindi essere esonerati dal versamento dei bolli auto -con decorrenza dalla data dell'atto - se si esibisce un atto di vendita redatto nelle forme di legge, anche se non trascritto al PRA. É quindi buona norma, quando si vende un veicolo, conservare copia fotostatica di tutti i documenti consegnati all'acquirente (carta di circolazione, documento di proprietà) e in particolare dell'atto di vendita. É infine possibile, in mancanza di altra documentazione, al fine di interrompere l'obbligo di versare le tasse automobilistiche, annotare al PRA la perdita di possesso del veicolo sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Quest'ultima però fa cessare l'obbligo tributario dal momento in cui viene presentata mentre restano dovute le tasse automobilistiche relative ai precedenti periodi d'imposta. Chi decide di acquistare un'auto - verificato che risponde alle proprie aspettative e che si tratta di un buon affare - è tenuto al suo pagamento nei termini e nei modi pattuiti con il venditore. Fate attenzione, nel caso dobbiate pagare tramite assegni bancari, a rispettare le norme che regolano l'emissione degli stessi. Stessa accortezza ed un consiglio in più per chi invece vende la propria auto: pretendete di effettuare le operazioni di incasso in un orario che vi consenta di verificare immediatamente tramite banca la solvibilità di chi acquista. E adesso ... buoni affari a tutti, con VAVAVUM.
 
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